Percorrenza della pista ciclabile: obbligo o facoltà?
ciclabile caracalla

Percorrenza della pista ciclabile: obbligo o facoltà?

Questa infrastruttura, per lo più assente o peggio, fatiscente, sulle nostre strade, è un’altra vittima dell’ignoranza diffusa del Codice della Strada.

Come abbiamo visto la settimana scorsa, la bici può legittimamente transitare sulla carreggiata essendo un veicolo. Molto spesso si ritiene che invece possa percorrere solo le piste ciclabili (laddove esistano).

Ma cosa dice esattamente la legge al riguardo?

La definizione di pista ciclabile

L’art. 3 del Codice della Strada contiene una lunga elencazione di definizioni, tra le quali una utile al nostro scopo. Infatti, la numero 39 ci chiarisce il significato di pista ciclabile: “parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi”, laddove riservata sta a significare che è destinata alla circolazione esclusiva di quella sola categoria di veicoli.

pista sgarrupata

La sanzione per il mancato utilizzo

L’art. 182, n. 9, del Codice prescrive che: “I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento”. La conseguenza dell’inosservanza di tale obbligo è la sanzione amministrativa, che va da 25 a 100 euro (art. 182, comma 10, C.d.S.).

Quindi, dobbiamo tenere a mente che la bicicletta, laddove coesistano la carreggiata e una pista ciclabile, deve transitare su quest’ultima.

Particolari tipi di ciclabile

Rinviando ad altro articolo per fornire la classificazione compiuta di tutti i tipi di ciclabile esistenti, per ora ci limitiamo a segnalare che in un particolare caso, i ciclisti sono esonerati dall’obbligo di percorrere la ciclabile: è il caso della pista ad uso promiscuo bici/pedoni.

Quando gli spazi siano condivisi indistintamente da ciclisti e pedoni, infatti: “Tale fattispecie non può considerarsi quale pista riservata alla circolazione dei velocipedi, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, n. 39 del Nuovo codice della Strada (DLs n. 285/1992), proprio perché ammette la circolazione promiscua di velocipedi e di pedoni. Pertanto, per essa, non sussiste l’obbligo di cui all’art. 182 comma 9 del Codice (parere prot. n. 4135 del 19 gennaio 2009 a firma dell’Ing. Mazziotta, Direttore della Divisione II del dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale – Direzione generale per la sicurezza stradale).

ciclabile tunnel

Una possibile applicazione della scriminante dello stato di necessità.

Vi hanno multati perché transitavate in strada e non sulla ciclabile? Obiettate che la vostra è stata più una scelta obbligata che voglia di trasgredire la legge, spiegando all’integerrimo Agente che la condizione del fondo stradale della pista, non soggetta a manutenzione, costituisce una vera e propria trappola per chi la percorre. Potreste avere ragione.

La Corte di Cassazione riconosce infatti la sussistenza della scriminante dello stato di necessità, anche nei casi di multe irrogate per infrazioni del Codice della Strada. I requisiti sono però molto precisi: “… l’esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da “stato di necessità”, secondo la previsione della L. n. 689 del 1981, art. 4 postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile…” (Cassazione Civile n. 14269 del 18 giugno 2009).


Credits Copertina: Claudio Mancini


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