IL TRASPORTO DEI BAMBINI IN BICI – IL SEGGIOLINO
Poche esperienze sono più belle e coinvolgenti che portare i bambini sulla bicicletta. La pedalata quotidiana se fatta insieme a loro è come un viaggio diverso verso una meta sempre uguale che, almeno per me, già di per sé riempie la giornata.
Perché sia una piacevole pedalata, sia per il conducente maggiorenne che il trasportato cioè il “bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5” (art. 182, 5 comma C.d.S.), occorre sempre rispettare il Codice della Strada, il quale stabilisce che la bicicletta con la quale si trasporta il bambino deve essere equipaggiata con idonee attrezzature (art. 68 comma 5 C.d.S.), le cui caratteristiche sono stabilite nel Regolamento di Attuazione al C.d.S. all’art. 225, rubricato caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto dei bambini sui velocipedi.
Dove installare i seggiolini
Queste idonee attrezzature devono essere installate “a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa; b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di età “, in “ maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso (conducente) ”, non prima di aver verificato la “solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso” (art. 377 comma 5 Reg. Att. C.d.S.).
E’ considerato, secondo il Codice della Strada, un’attrezzatura idonea per il trasporto in bicicletta di un bambino sino ad otto anni di età l’apposito seggiolino “composto da: sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino. I braccioli possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di età superiore ai quattro anni”. Quando esso è installato sulla bicicletta, con a bordo anche il bambino, non deve assolutamente superare i limiti dimensionali dall’art. 50 C.d.S., oltre non deve limitare la possibilità e libertà di manovra del conducente né la sua visuale. (art. 225 commi 1 e 2 Reg. Att. C.d.S.).
Sistema di sicurezza
Questo seggiolino, inoltre, deve avere un sistema di sicurezza “costituito da bretelle o cintura di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino. Tale struttura di protezione può far parte del seggiolino od essere elemento separato dallo stesso, nel qual caso è montata direttamente sul velocipede; in ogni caso deve essere idonea ad impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento” e deve essere provvisto di un sistema di fissaggio tale da “garantire l’ancoraggio del seggiolino al velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale” (art. 225 commi 3 e 4 Reg. Att. C.d.S.).
Sempre trattando di sistema di fissaggio dei seggiolini, il legislatore ha previsto in che modo essi devono essere montati sia anteriormente che posteriormente stabilendo ed ha stabilito che: “Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione anteriore, tra il manubrio ed il conducente, e che sono idonei al trasporto di bambini la cui massa non è superiore a 15 kg, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio, sia al piantone, sia al manubrio. In quest’ultimo caso, l’interasse tra gli agganci al manubrio non è superiore a 10 cm.
Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione posteriore, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio sia ad un accessorio portapacchi. In tal caso, nelle istruzioni per il montaggio ed indicazioni d’uso del seggiolino di cui al comma 5, è evidenziata chiaramente la portata minima del portapacchi, necessaria per garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza” (art. 225 comma 4 Reg. Att. C.d.S.).
Omologazioni
Dopo aver dettagliato accuratamente sia come devono essere i seggiolini che il loro sistema di sicurezza e di fissaggio, il Codice della Strada ha stabilito che allegate alle istruzioni -“illustrate per il montaggio e di indicazioni per l’uso atte a garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza” – del seggiolino vi deve essere una dichiarazione attestante la rispondenza del seggiolino a quanto stabilito per legge, inoltre deve essere impresso su di esso in modo visibile, anche dopo il montaggio ”l’anno di produzione ed il nome del produttore, ovvero di chi provvede alla sua commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia importato nell’esercizio della propria attività commerciale” (art. 225 commi 5 e 6 Reg. Att. C.d.S.).
I produttori o i venditori che contravvengono alle predette disposizione sull’omologazione del seggiolino (considerato un equipaggiamento necessario per il trasporto sulla bicicletta dei bambini di età inferiore ad anni 8), se il fatto non costituisce reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.
Invece in caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 182 comma 5 C.d.S., il ciclista è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99 (art. 182 comma 10 C.d.S.).
In sintesi
Per essere sicuri che siano stati rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge, il ciclista che vuole trasportare sulla bicicletta un bambino di età inferiore ad anni 8 deve munirsi di un seggiolino che presenti i seguenti requisiti contenuti nella norma UNI EN 14344:2005, e designati dalle seguenti sigle:
A15 – seggiolini posteriori per bambini che pesano da 9 a 15 chili
A22 – seggiolini posteriori per un peso dai 9 a 22 chili
C15 – seggiolini anteriori per bimbi dai 9 a 15 chili
Dovrà inoltre assicurarsi che le estremità, gli angoli e le sporgenze siano arrotondate e protette con un apposito rivestimento in plastica per evitare che il piccolo possa ferirsi. Oltre a prestare particolare attenzioni alle piccole parti che compongono il seggiolino perché esse possono staccarsi e/o essere ingerite dal bambino.
Concludendo si può affermare che fino quando il sistema di mobilità cittadino si adatterà alle necessità e alla vulnerabilità dei bambini – e non viceversa – il conducente di qualunque veicolo, compreso il ciclista, dovrà sempre adottare tutte le misure di sicurezza previste dal Codice della Strada e dal buon senso affinché essi non corrano alcun pericolo.
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